Alla luce della sospensione delle attività didattiche in presenza, il Collegio Docenti del 25 maggio 2020 ha approvato la proposta di attribuzione i crediti per i progetti extra-curricolari come segue:
- Nel caso non siano state effettuate almeno il 30% delle lezioni preventivate nel progetto, il credito previsto è assegnato nel modo seguente:
- corsi che prevedono punteggio 0,15 assegnano punteggio 0,10;
- corsi che prevedono punteggio 0,30 assegnano punteggio 0,20;
- corsi che prevedono punteggio 0,45 assegnano punteggio 0,30.
- Per i corsi che hanno superato il 30% delle lezioni preventivate è assegnato l’intero credito previsto agli alunni che non hanno assommato assenze che li avrebbero comunque esclusi dalla stessa assegnazione.
Normativa
Dall’a.s. 2018-2019 il credito scolastico è acquisito nel corso del triennio della scuola secondaria di secondo grado in base ai seguenti criteri in seguito alle innovazioni apportate dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, art. 15 e alla delibera del Collegio Docenti del 18 novembre 2019 (verbale n. 513):
“1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.”
Lo stesso decreto n. 62 del 2017 all’art. 18 stabilisce il contributo del credito scolastico alla valutazione finale dell’Esame di Stato in quaranta centesimi:
“1. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. [omissis]
5. La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame. [omissis]“
Tabella ministeriale
Tabella ministeriale
Tabella per la determinazione delle fasce e dei relativi punteggi (“banda di oscillazione”), ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017, allegato A
, valida per le classi terze, quarte e quinte.
Media dei voti | credito scolastico | ||
---|---|---|---|
III anno | IV anno | V anno | |
inferiore a 6 | – | – | 7-8 |
uguale a 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
maggiore di 6 fino a 7 incluso | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
maggiore di 7 fino a 8 incluso | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
maggiore di 8 fino a 9 incluso | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
maggiore di 9 fino a 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
Regime transitorio
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020:
Credito conseguito per il III anno | Nuovo credito attribuito per il III anno |
---|---|
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
10 | |
7 | 11 |
8 | 12 |
Algoritmo di calcolo
Il credito scolastico:
- E’ attribuito a
tutti gli studenti al momento dell’ammissione all’anno successivo di studio almeno il punteggio minimo della “banda di oscillazione”. - Punto di partenza è la media dei voti conseguiti nelle singole materie in sede di scrutinio di fine anno. Tale media determina una “banda di oscillazione” indicata nel sopra menzionato D.Lgs. n. 62 e riportata qui sopra.
- Per ottenere il punteggio più alto della banda di oscillazione, lo studente deve superare un punteggio decimale uguale o maggiore dello 0,75, derivante dallo scarto decimale ottenuto con la media sommato ai decimali acquisiti tramite altre attività riportate nella tabella qui sotto.
Modulo ad uso del Consiglio di classe da riempire per ogni singolo studente
Criteri per l'attribuzione del punteggio in vista del credito scolastico
Credito | Descrizione dell’attività |
---|---|
0,15 |
|
0,30 |
|
0,45 |
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Modulo per l'attribuzione del credito scolastico