In merito alla formazione in servizio, la legge 13 luglio 2015, n. 107, la cosidetta “Buona Scuola”, all’art. 1, comma 124 recita:
Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita’ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria
La formazione è quindi obbligatoria, permanente e strutturale per i docenti in servizio di ruolo.
Sono le stesse Istituzioni scolastiche a definire tale formazione attraverso l’organo collegiale del Collegio dei Docenti.
La formazione deve essere coerente con alcuni documenti fondamentali per l’organizzazione e la progettazione scolastica, educativa, formativa e didattica:
- il piano triennale dell’offerta formativa (Legge 107, art. 1, comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attivita’ formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche’ la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo’ essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre)”; le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.
- il piano di miglioramento e
- il Piano nazionale di formazione (DM 797 del 19 ottobre 2016, Piano nazionale di Formazione del personale docente per il triennio 2016-2019).
Non è specificato alcun monte ore.
I docenti ricevono ogni anno una dotazione (la “carta del docente“) da destinare alla formazione (acquisto libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento offerti da enti accreditati, ecc.).
Possono consultare l’offerta formativa da parte delle organizzazioni accreditate presso il MIUR (Direttiva 170/2016 – Accreditamento/qualificazione enti, riconoscimento corsi) ed iscrivervisi sulla piattaforma del Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti (SOFIA).
Ogni Istituto Scolastico è di per se accreditato per la formazione (Direttiva 170/2016, art. 1, comma 6: “Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3”). Su Sofia si precisa che “Gli Enti accreditati, le Associazioni qualificate, i Soggetti di per sé qualificati e le Scuole devono pubblicare le proprie iniziative formative direttamente sul catalogo on line”.
Particolare attenzione viene rivolta alla formazione digitale attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
La partecipazione alla ricerca, alla formazione, alla documentazione di buone pratiche può concorrere come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.
Anche il CCNL scuola 2006/2009 al capo VI, artt. 63-71 parla della formazione dei docenti.