Sospensione attività didattiche
In seguito alle decisioni del Consiglio dei Ministri si comunica che
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 04-03-2020.
Si riportano le lettere dell’articolo 1 riferite al sistema nazionale di istruzione:
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
Fonte: sito del Ministero dell’Istruzione (accesso 4 marzo ore 20.33).
“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parare del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”. Nelle zone rosse le scuole restano chiuse. Lo ha detto la Ministra Lucia Azzolina intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alle ultime decisioni prese per far fronte all’emergenza coronavirus.
La Ministra ha poi concluso: “So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.”
